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Sezione provinciale autonoma della F.I.d.C
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Statuto
STATUTO

Art. 1
Denominazione, stato giuridico e sede

1. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle norme del codice civile in tema di Associazioni, l‘Associazione Cacciatori Trentini (denominata anche ACT) si configura come associazione di promozione sociale.
2. L’Associazione ha sede in Trento ed esercita la propria attività di norma nel territorio della Provincia di Trento, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche a livello distrettuale e comunale di cui all’articolo 8 del presente Statuto.
3. L'ACT, che nel prosieguo potrà essere denominata, semplicemente, Associazione, gode di propria autonomia, ha personalità giuridica di diritto privato ed è retta dal presente Statuto.
4. L'Associazione potrà aderire alla Federazione Italiana della Caccia ed aggregarsi ad altri Enti ed Associazioni, con finalità compatibili con quelle del presente Statuto.
5. L'Associazione non persegue scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto.
6. L’Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

Art. 2
Finalità

1. L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori venatorio, faunistico e ambientale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tale fine l’Associazione svolge ogni attività diretta alla tutela, valorizzazione e diffusione delle tematiche oggetto dei predetti settori. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, o di tutela degli interessi economici degli associati. In particolare, l'associazione svolge le seguenti attività:
a) rappresentare i Soci, tutelarne e salvaguardarne i legittimi interessi, anche mediante l’istituzione, a favore dei medesimi, di particolari forme di assistenza;
b) conservare il patrimonio faunistico provinciale, promuovendo iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento del medesimo e degli ambienti naturali;
c) organizzare azioni di difesa e di intervento per la prevenzione del bracconaggio;
d) assumere ed esercitare la gestione faunistica e venatoria per la Provincia di Trento, a favore della totalità dei cacciatori, anche non Soci, sulla base:
– di convenzioni stipulate con la Provincia Autonoma di Trento;
– delle disposizioni del presente Statuto e di quelle emanate dai propri Organi;
e) curare l’educazione, la formazione e l’aggiornamento sotto il profilo tecnico-venatorio e della gestione faunistica, dei propri associati e di terzi;
f) riconoscere pari dignità alle diverse forme di caccia permesse;
g) tutelare la cinofilia trentina, con particolare riferimento alle razze tradizionalmente utilizzate ai fini venatori;
h) promuovere interventi finalizzati al ripristino ed al miglioramento del patrimonio ambientale, anche in collaborazione con Enti, Associazioni e Privati;
i) sviluppare iniziative di carattere ecologico e di protezione civile;
j) organizzare mostre, concorsi, iniziative culturali ed, in genere, ogni attività utile al raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto;
k) predisporre ed attivare ogni forma necessaria a supporto gestionale delle Sezioni Comunali.
2. Per meglio perseguire le proprie finalità, l’Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell’Associazione.

Art. 3
Soci ordinari

1. Sono Soci ordinari dell’A.C.T, di seguito denominato socio, i cacciatori, titolari di permesso annuale di caccia presso una delle Riserve della Provincia di Trento di cui all’articolo 14 della Legge Provinciale n° 24/91 e che, volontariamente, aderiscano all'Associazione condividendone gli scopi. Si definisce cacciatore, ai sensi della vigente normativa provinciale sulla caccia, colui che, munito della licenza porto fucile per uso di caccia, sia in possesso del permesso annuale di caccia presso una delle Riserve della provincia di Trento. I soci ordinari sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque abbia i requisiti ed interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo Provinciale tramite la Riserva Comunale ove ottiene un permesso annuale di caccia. L’eventuale diniego motivato deve essere comunicato all’interessato entro i successivi 60 giorni. In mancanza l’istanza si intende accolta. Contro l’eventuale diniego è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
2. Il Socio appartiene, a tutti gli effetti, alla Riserva comunale ove esercita la caccia "di diritto" o, in difetto, ove è titolare di permesso annuale di caccia, quale “aggregato” o “ospite annuale”.
3. Il Socio ordinario gode dei seguenti diritti:
a) di voto;
b) di elettorato attivo e passivo, nei limiti previsti dai successivi articoli;
c) di partecipazione alle attività associative;
d) di beneficiare dei servizi predisposti dall’Associazione.
4. I Soci assumono i seguenti obblighi:
a) concorrere fattivamente alla realizzazione degli scopi e delle finalità associative;
b) osservare le disposizioni del presente Statuto, le deliberazioni ed i provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione;
c) osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di caccia;
d) comunicare, in tempo utile, al Rettore della Riserva di appartenenza ed agli agenti di vigilanza, le infrazioni alle norme sulla caccia delle quali siano venuti a conoscenza.
5. Il Socio decade:
– per il mancato versamento della quota associativa annua entro il termine stabilito;
– per dimissioni volontarie, comunicate mediante lettera raccomandata: in tal caso la decadenza decorre dalla data di ricevimento della comunicazione;
– per espulsione in caso di indegnità. All’espulsione provvede il Consiglio Direttivo Provinciale d’ufficio o per iniziativa degli organi periferici dell’ACT.
6. L'eventuale sospensione del permesso annuale di caccia comporta, per pari periodo, la sospensione, a tutti gli effetti, della qualifica di socio con decadenza da eventuali cariche ricoperte all’interno dell’ACT qualora tale sospensione superi la durata di un mese.

Art. 4
Soci onorari

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale, con deliberazione motivata, può conferire la qualifica di socio onorario a persone non in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente articolo, che risultino particolarmente benemerite nei confronti dell’ACT.
2. Il Socio onorario non ha diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo. Egli può partecipare alle riunioni degli organi sociali comunali con funzioni consultive.

Art. 5
Ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza di diritti di tutti gli associati. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. Le cariche associative sono elettive. Tutti gli associati vi possono accedere secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 6
Rapporti di lavoro

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività degli associati, prestate in forma libera e gratuita.
2. In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 7
Associazioni Settoriali

1. I Soci possono costituire, all’interno dell’ACT, Associazioni Settoriali intese al perseguimento di scopi specifici, purché compatibili con quelli previsti dal presente Statuto, anche se non richiamati esplicitamente nello stesso, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Provinciale. Il Consiglio Direttivo Provinciale può predisporre, a tal fine, uno specifico regolamento.
2. Su iniziativa dei Soci di ogni Riserva, previa approvazione del Consiglio Direttivo Provinciale, possono essere costituite Associazioni o Circoli, ai quali possono aderire anche non soci, finalizzati alla gestione di attività connesse e compatibili con quelle proprie dell’Associazione.
3. Le Associazioni o i Circoli costituiti ai sensi dei presenti articoli, sono dotati di propria autonomia giuridica, patrimoniale, contabile e fiscale, e sono direttamente responsabili delle iniziative e delle obbligazioni assunte.
4. L’ACT può stabilire con tali Associazioni o Circoli rapporti di collaborazione purché compatibili con il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 8
Organi dell’ACT

1. Sono organi dell'ACT, a livello provinciale:
a) l’Assemblea generale dei Rettori;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
2. Sono organi periferici dell'ACT, a livello distrettuale:
a) la Consulta;
b) il Presidente della Consulta.
3. Sono organi periferici dell'ACT, a livello comunale:
a) l'Assemblea dei Soci della Riserva;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Rettore della Riserva;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9
Durata in carica degli Organi

1. Gli organi dell’ACT vengono eletti ogni 5 anni e sono soggetti a rinnovo indipendentemente dalla data di elezione dei medesimi; restano comunque in carica, per l’ordinaria amministrazione, fino alle nuove elezioni e relative consegne.
2. Ogni socio può accedere ad una specifica carica solo per un massimo di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per le cariche delle Riserve comunali.

Art. 10
Elettori

1. Sono elettori tutti i Soci ordinari dell'ACT, iscritti nelle liste distrettuali.
2. Il voto è personale e segreto.
3. Sono fatte salve le deleghe specificatamente previste nel presente Statuto.

Art. 11
Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci ordinari che abbiano maturato cinque anni di anzianità alla data delle elezioni per le cariche provinciali e tre anni per le cariche comunali e distrettuali.

Art. 12
Incompatibilità e decadenza dalle cariche

1. Le cariche di Consigliere Provinciale, di Rettore e di Presidente di Consulta sono incompatibili tra loro. L’elezione a Consigliere Provinciale o a Presidente di Consulta comporta l’automatica decadenza da altra eventuale carica precedentemente ricoperta.
2. Non può candidarsi alla carica di Presidente chiunque detenga qualsiasi altra carica all’interno dell’ACT medesima.
3. I membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica all’interno dell’ACT.
4. Non possono ricoprire cariche all’interno dell’ACT:
a) chi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, salva riabilitazione di legge;
b) chi, negli ultimi cinque anni, abbia subito una sanzione definitiva in materia di caccia alla quale sia conseguita la sospensione del permesso di caccia per un periodo superiore a due mesi;
c) il personale alle dipendenze dell'Associazione.
5. Qualora gli eventi di cui al comma precedente si verifichino in tempi successivi all'elezione comportano l'automatica decadenza dalla carica nonché l'immediata cessazione delle funzioni.

Art. 13
Assemblea Generale

1. L’Assemblea generale è costituita dai Rettori delle Riserve comunali o da membro del direttivo sezionale munito di delega scritta.
2. Gli stessi esercitano il diritto di voto per rappresentanza, disponendo di un numero di voti pari al numero dei soci da ciascuno di essi rappresentati.
3. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Consiglieri Provinciali, i Presidenti delle Consulte di Distretto e i Presidenti delle Associazioni Settoriali costituite ai sensi del precedente art. 7 comma 1.
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente:
a) in via ordinaria, mediante lettera raccomandata inviata ai Rettori almeno 10 giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno;
b) su richiesta della maggioranza dei Consiglieri provinciali i quali devono indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
c) su richiesta, sottoscritta da almeno un terzo dei Rettori, che indichi specificatamente gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
5. L’Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno ad un’ora di distanza dalla prima, la deliberazione è valida a maggioranza semplice e qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 14
Competenze dell’Assemblea generale

1. Spetta all'Assemblea generale:
a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) procedere alla nomina del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti provinciale;
c) deliberare l’adesione dell'ACT ad altri Enti ed Associazioni;
d) determinare gli indirizzi di carattere generale;
e) deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno;
f) approvare lo Statuto ed eventuali modifiche e/o integrazioni al medesimo;
g) deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
2. Per le competenze di cui al comma 1, lettera f), è necessaria la presenza dei Rettori o loro delegati che rappresentino almeno due terzi dei soci e la deliberazione viene assunta a maggioranza dei voti presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza dei rappresentanti di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15
Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dal Presidente e da un consigliere eletto per ogni Distretto.
2. L’organizzazione delle Riserve in Distretti, e il numero degli stessi, è stabilito dal Consiglio Direttivo Provinciale, tenuto conto della pianificazione faunistica provinciale.
3. Il Consiglio Direttivo Provinciale è eletto, unitamente al Presidente, a suffragio universale e con le modalità previste dal "Regolamento per l'elezione degli Organi provinciali dell'Associazione Cacciatori Trentini" allegato al presente Statuto, quale parte integrante dello Statuto stesso.
4. Il Consiglio dura in carica per cinque anni. La carica di consigliere è gratuita.
5. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione da parte del Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale.
6. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti della stessa lista o in caso di assenza o indisponibilità con indizione, entro 60 giorni, di nuove elezioni nel Collegio distrettuale vacante. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo Provinciale, compreso il Presidente, si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art. 16
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale.
2. Il Consigliere che, senza addurre al Presidente per iscritto giustificato motivo, non intervenga nel corso dell’anno a tre sedute del Consiglio anche non consecutive, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio stesso.
3. I Consiglieri hanno diritto:
a) all'accesso a tutti gli atti e provvedimenti adottati dall'Associazione compresa la documentazione in essi richiamata. L'accesso è disposto dal Direttore; qualora l'accesso non possa aver luogo in tempi brevi, il Direttore fissa il termine ultimo entro il quale dovrà essere fornita la documentazione richiesta, non oltre i successivi cinquanta giorni.
b) al rimborso delle spese vive, risultanti dalla documentazione esibita entro i limiti preventivamente stabiliti;
c) il Consiglio ha comunque facoltà di attribuire indennità di funzione ai titolari di cariche provinciali o in relazione ad incarichi specifici che comportino particolari gravosi impegni.

Art. 17
Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono inviate al Presidente; esse sono irrevocabili e decorrono dalla data della loro acquisizione al protocollo dell'Associazione.

Art. 18
Competenze del Consiglio

1 Il Consiglio Direttivo Provinciale determina gli indirizzi di attività e svolge funzioni di controllo sulle attività degli altri Organi dell'Associazione, esclusi l’Assemblea Generale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti provinciale.
2. Approva la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assembla generale per l’approvazione. Adotta eventuali variazioni al preventivo secondo i limiti stabiliti dall’Assemblea.
3. Approva gli schemi di convenzione da stipularsi con la PAT per l'assunzione della gestione faunistica e venatoria, nonché eventuali variazioni ed integrazioni.
4. Provvede alla costituzione di Commissioni, alla determinazione della loro composizione ed alla nomina dei Membri delle medesime. 5. Provvede altresì alla designazione dei rappresentanti dell'ACT presso altri Enti ed Associazioni.
6. Delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili.
7. Delibera la pianta organica dei dipendenti e il regolamento amministrativo/contabile dell’ACT.
8. Formula indirizzi e pareri.
9. Adotta eventuali provvedimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, da parte degli Organi decentrati.
10. Decide sui ricorsi di carattere gestionale proposti dagli organi periferici dell’ACT e/o dai singoli soci.
11. Delibera il regolamento generale di coordinamento della Pianificazione Faunistica delle Consulte distrettuali.
12. Delibera il regolamento di funzionamento degli organi di cui all’art. 8.
13. Provvede alla nomina delle commissioni elettorali, provinciali e distrettuali.

Art. 19
Funzionamento del Consiglio Direttivo e Provinciale

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale approva, a maggioranza dei voti, il regolamento per il proprio funzionamento.
2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti e delibera a maggioranza di voti sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente e da questi presieduto; in caso di assenza presiede il Vicepresidente o in mancanza dal consigliere più anziano di età.
4. Il Consiglio deve essere convocato entro i 20 giorni successivi alla richiesta di almeno un terzo dei consiglieri; la richiesta deve indicare gli argomenti che si intendono sottoporre all’esame del Consiglio stesso.
5. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, recapitato almeno cinque giorni prima della seduta presso il domicilio eletto da ogni Consigliere. In caso d’urgenza, l’avviso di convocazione può anche derogare dai tempi e modi sopra descritti.
6. I compiti di segreteria dei lavori del Consiglio sono affidati al Direttore o ad altro funzionario dell’ACT che provvede altresì alla redazione dei verbali delle sedute.

Art. 20
Rinnovo del Consiglio Direttivo Provinciale

Si procede al rinnovo del Consiglio provinciale:
a) per scadenza del mandato elettorale;
b) per dimissioni, decadenza o decesso del Presidente;
c) qualora il Consiglio abbia perduto, per qualsiasi causa, oltre la metà dei propri componenti;
d) nel caso di mozione di sfiducia di cui al successivo art. 21.

Art. 21
Mozione di sfiducia

1. Il Presidente, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Direttivo Provinciale cessano dalla carica qualora i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale approvino, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri, motivata mozione di sfiducia al Presidente.
2. In tal caso il Collegio dei Probiviri provvede alla nomina di un Commissario per la gestione ordinaria e per fissare la data delle elezioni che in ogni caso, dovranno aver luogo entro i tre mesi successivi alla cessazione delle cariche.

Art. 22
Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da quattro membri.
2. La Giunta Esecutiva rimane in carica per l'analogo periodo stabilito per il Presidente e, comunque, fino alla nomina della nuova Giunta.
3. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione, il Presidente neo eletto provvede alla nomina dei membri di Giunta, tra i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale.
4. Il Presidente adotta eventuali provvedimenti motivati di revoca dei membri, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento stesso e comunque entro 30 giorni.
5. Il Presidente nomina, tra i membri della Giunta Esecutiva, il Vicepresidente che lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza od impedimento.
6. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, è validamente costituita con la presenza di almeno 3 membri e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 23
Competenze della Giunta Esecutiva

1. La Giunta provvede al controllo di conformità delle deliberazioni assunte dalle Consulte di Distretto con i criteri generali.
2. La Giunta decide in merito all’affidamento di incarichi di consulenza esterna e di particolari incarichi a soci ACT, alla nomina dei Commissari straordinari presso le Consulte di Distretto e le Riserve Comunali e all’assunzione, in caso di inerzia da parte degli Organi decentrati dell’Associazione, dei provvedimenti di competenza dei medesimi.
3. Sono attribuite comunque alla Giunta tutte le funzioni e le competenze non espressamente assegnate, dal presente Statuto, all'Assemblea generale, al Consiglio Direttivo Provinciale ed al Presidente o delegate espressamente dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 24
Presidente dell’ACT

1. Il Presidente, unitamente al Consiglio Provinciale, è eletto dai Soci dell'ACT, con le modalità previste dall’allegato "Regolamento per l'elezione degli Organi provinciali dell'Associazione Cacciatori Trentini".
2. Si procede comunque all'elezione del Presidente a scadenza del mandato quinquennale ed ogni qualvolta si proceda al rinnovo del Consiglio Provinciale.

Art. 25
Competenze del Presidente

1. Al Presidente spetta:
a) la rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte a terzi e in giudizio;
b) l’esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi collegiali;
c) la nomina e la revoca dei membri di Giunta;
d) la nomina e la revoca del Vicepresidente;
e) la convocazione e la Presidenza della Giunta Esecutiva, del Consiglio Direttivo Provinciale e dell’Assemblea generale;
f) l’adozione, in caso di urgenza, degli atti di competenza della Giunta Esecutiva e del Consiglio Provinciale, fatta salva la ratifica entro i sessanta giorni successivi alla loro adozione;
h) l’organizzazione degli uffici e del personale dipendente.

Art. 26
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti Provinciale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale oltre uno di nomina da parte della P.A.T.
I componenti di tale Collegio dovranno essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, oppure se non iscritti essere in possesso di requisiti di cui alla Legge 30 luglio 1998 n. 266.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri membri il Presidente ed ha sede presso gli uffici dell’Associazione Cacciatori Trentini.
3. Il Collegio effettua il controllo dell'attività contabile dell'Associazione, riferendo al Consiglio Provinciale, con frequenza almeno semestrale. Il Collegio provvede, altresì, alla redazione della relazione al bilancio consuntivo annuale da sottoporre all’Assemblea Generale.
4. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso a tutta la documentazione amministrativa e contabile dell'Associazione.
5. Su richiesta del Presidente dell’ACT, il Collegio dei Revisori dei Conti procede altresì all'accertamento della regolarità della gestione contabile degli organi periferici dell’ACT.
6. Il Collegio rimane in carica 5 anni, fino alla nomina del nuovo.

Art. 27
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale tra persone di specchiata moralità residenti in provincia di Trento, anche non soci dell’ACT, dando la preferenza a Magistrati o Esperti di diritto.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge, mediante votazione segreta tra i propri membri, un Presidente ed ha sede presso gli uffici dell’Associazione Cacciatori Trentini.
3. Il Collegio dei Probiviri giudica, in via definitiva, sulle controversie tra i Soci, tra questi e gli Organi dell’Associazione in ordine all’applicazione dello Statuto nonché di eventuali conflitti tra gli stessi organi dell’Associazione fatto salvo i ricorsi su argomenti tecnico/gestionali di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale.
4. Esprime pareri e/o giudica sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo Provinciale o dal Presidente.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.
6. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica cinque anni fino alla nomina del nuovo.

Art. 28
Consulta

1. La Consulta è composta dai Rettori appartenenti al rispettivo Distretto.
2. Alle sedute della Consulta partecipa, con voto consultivo, il Tecnico di Distretto e altro personale tecnico dell’ACT dalla stessa delegato, che svolge anche le funzioni di Segretario. Alle sedute può altresì partecipare il Consigliere eletto nel distretto senza diritto di voto.
3. Alla Consulta spetta la pianificazione faunistica di Distretto, nell’ambito degli indirizzi e dei criteri fissati dagli Organi Provinciali ed ogni altra competenza affidata alla medesima dagli stessi organi provinciali. Assume, a tal fine, le competenze gestionali delegate dalla Provincia Autonoma di Trento e definite dal Consiglio Direttivo Provinciale avvalendosi anche del personale dipendente dell’ACT.
4. La Consulta può formulare proposte e suggerimenti agli organi provinciali dell’ACT.
5. Il Presidente della stessa partecipa, almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente dell’ACT, ai lavori del Consiglio Direttivo Provinciale per la valutazione della gestione faunistica.
6. Le eventuali vertenze di natura gestionale tra Rettore e Consulta e tra Consulte e altri organi dell’Associazione sono di competenza dal Consiglio Direttivo Provinciale.
7. All’attuazione delle iniziative e dei piani adottati dalla Consulta provvedono i Rettori delle Riserve comunali ricomprese nel relativo distretto.

Art. 29
Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta, eletto tra i soci ACT, non può ricoprire altre cariche in seno all’Associazione.
2. Il Presidente della Consulta è eletto dai Rettori del distretto convocati dal Presidente ACT, a maggioranza assoluta di voti.
3. Qualora nella prima votazione non venga raggiunta tale maggioranza, la nomina del Presidente della Consulta si intende validamente effettuata con la maggioranza dei voti dei Rettori presenti anche nel corso della seduta stessa.
4. Si procede all’elezione del Presidente della Consulta:
– per scadenza del mandato;
– per dimissioni o decesso del medesimo; in tal caso il Presidente dell’Associazione provvede alla nomina di un Commissario il quale fissa la data delle elezioni che, in ogni caso, dovranno aver luogo entro i tre mesi successivi alla nomina del medesimo.

Art. 30
Competenze del Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta:
a) rappresenta, a tutti gli effetti, la Consulta;
b) provvede all’organizzazione e alla gestione amministrativa della Consulta;
c) nomina, tra i Rettori, un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 31
Mozione di sfiducia

1. Il Presidente della Consulta decade dalla carica qualora la maggioranza dei Rettori sottoscrivano mozione di sfiducia. La mozione, inviata al Presidente dell’ACT, dovrà essere congruamente motiva e contenere la proposta del nominativo del nuovo Presidente a sostituzione di quello in carica che sarà immediatamente eletto in caso di approvazione della mozione.
2. La mozione dovrà essere inviata preventivamente al Presidente dell’ACT.
3. In caso di decesso o di dimissioni del Presidente per morte o dimissioni, la Giunta Esecutiva dell’ACT provvede alla nomina di un Commissario, il quale fissa la data delle elezioni che, in ogni caso, dovranno aver luogo entro i tre mesi successivi alla nomina del medesimo.

Art. 32
Funzionamento della Consulta

1. La Consulta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Rettori e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
2. La Consulta viene convocata dal Presidente della stessa con le modalità previste dal regolamento.
3. Ogni Rettore, fatto salvo le votazioni per l’elezione del Presidente, dispone in base al numero dei soci della riserva di:
– un voto sino a 30 soci;
– due voti da 31 a 100 soci;
– tre voti oltre i 100 soci.
4. In caso di parità di voti decide il Presidente.

Art. 33
Riserve Comunali

1. La Riserva Comunale è l’Organo decentrato dell’Associazione Cacciatori Trentini.
2. Essa si identifica ed ha sede nel Comune nel cui ambito amministrativo è ricompreso il territorio della medesima.
3. Con provvedimento motivato, l’Assemblea dei soci, può attribuire alla Riserva una sede ed una denominazione diversa da quella prevista dal precedente comma. 4. La gestione amministrativa, patrimoniale e finanziaria della Riserva Comunale, quale Organo decentrato dell’Associazione Cacciatori Trentini è disciplinata da specifico regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Provinciale.
5. L’attività della Riserva comprende le funzioni ad essa delegate, quale Organo decentrato dell’Ente Gestore, prevista da norme legislative e regolamentari.
6. Le rispettive Assemblee possono deliberare, salvo ratifica del Consiglio Direttivo Provinciale, l’eventuale unificazione o scissione nei limiti della normativa vigente di una o più Riserve.

Art. 34
Competenze delle Riserve Comunali

1. Le Riserve comunali provvedono:
a) alla cura degli interessi dei Soci iscritti;
b) alla tutela e conservazione del patrimonio faunistico ed ambientale del territorio di competenza, promuovendo iniziative ed interventi finalizzati alla conservazione ed al miglioramento dei medesimi anche in collaborazione con altre Riserve e con gli Enti Pubblici territoriali;
c) ad assicurare, anche mediante regolamenti, l’esercizio delle diverse forme di caccia; i regolamenti devono essere approvati dalla Giunta Esecutiva;
d) all’educazione venatoria dei propri Soci, ed aspiranti tali, secondo le direttive e gli indirizzi emanati dagli organi provinciali dell’ACT;
e) alla promozione di ogni attività utile alla prevenzione del bracconaggio, anche mediante collaborazione diretta dei Soci con gli organi di sorveglianza; f) alla regolare tenuta dell’elenco annuale dei Soci;
g) all’attuazione delle direttive emanate dagli Organi provinciali dell’Associazione;
h) all’organizzazione di mostre, concorsi, iniziative culturali ed, in genere, di ogni attività utile alla conservazione ed alla divulgazione delle tradizioni venatorie locali, nonché al raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto;
i) all’attuazione dei piani faunistici adottati dalla Consulta;
j) all’esercizio delle competenze ad esse attribuite dalle Leggi e dai Regolamenti della Provincia Autonoma di Trento nonché dalle convenzioni sottoscritte dall’ACT, quale Ente Gestore della caccia nel territorio provinciale;
k) alla predisposizione di un rendiconto economico/finanziario annuale corredato della relazione dei Revisori dei Conti.

Art. 35
Assemblea dei soci della Riserva

1. L’Assemblea della Riserva è composta dai soci titolari del permesso di caccia annuale sul territorio della Riserva stessa.
2. L’Assemblea dei soci è convocata dal Rettore, almeno una volta all’anno ed è validamente costituita con la presenza di un terzo dei Soci. In seconda convocazione, da tenersi nella stessa giornata almeno ad un’ora di distanza, l’Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenze.
3. Le modalità di funzionamento dell’Assemblea e le materie oggetto di deliberazione, sono previste nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale o in eventuali regolamenti deliberati dall’Assemblea stessa.
4. Alle riunioni dell’Assemblea dei soci possono essere invitati il Consigliere di Distretto, il Presidente della Consulta, il tecnico di distretto o altro personale dipendente ACT.

Art. 36
Consiglio Direttivo della Riserva

1. Le Riserve con più di 30 soci, devono eleggere un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 4 soci sino ad un numero massimo di 8 soci, oltre il Rettore.
2. Il Consiglio Direttivo viene eletto unitamente al Rettore con le modalità previste dal regolamento.
3. Il Consiglio Direttivo può essere costituito per delibera dell’Assemblea dei soci della Riserva anche nelle Riserve con meno di 30 soci; in questo caso l’Assemblea dei soci fissa anche il numero dei membri del Consiglio Direttivo della stessa che non potrà comunque essere superiore a 5.
4. Il Consiglio Direttivo coadiuva il Rettore nella conduzione della Riserva e assume i poteri e le competenze delegategli dall’Assemblea dei soci della Riserva.
5. Il mandato del Consiglio Direttivo decade con la cessazione del Rettore.

Art. 37
Elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto dall’Assemblea dei Soci della Riserva, con le modalità previste dal regolamento.
2. Si procede all’elezione del Rettore:
a) per scadenza del mandato.
b) per dimissioni o decesso del Rettore. In tal caso il Presidente dell’Associazione provvede alla nomina di un Commissario il quale fissa la data delle elezioni che, in ogni caso, dovranno aver luogo entro i tre mesi successivi alla nomina del medesimo.

Art. 38
Mozione di sfiducia

1. Il Rettore e il Consiglio Direttivo cessano dalla carica qualora la maggioranza dei Soci della Riserva approvi, su proposta di almeno un terzo dei Soci stessi, motivata mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia, inviata al Presidente dell’ACT e presentata all’Assemblea dei soci, dovrà contenere: la motivazione della proposta, i nominativi del Rettore e del Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli in carica che entreranno immediatamente in carica in caso di approvazione della mozione.

Art. 39
Competenze del Rettore

1. Il Rettore:
a) rappresenta la Riserva comunale sia negli organi dell’ACT che verso altri ambiti;
b) può affidare le funzioni di segreteria a persona di sua fiducia anche se priva della qualifica di Socio;
c) può, con proprio provvedimento, delegare particolari funzioni ad un Socio della Riserva;
d) provvede alla gestione amministrativa della Riserva;
e) provvede alla gestione faunistica/venatoria in base alle delibere della Consulta;
f) nomina all’interno del Consiglio Direttivo, o tra i soci in caso di mancanza di tale organo, un Vice Rettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
g) convoca l’Assemblea dei soci della Riserva fissando l’ordine del giorno.

Art. 40
Collegio dei Revisori dei Conti delle Riserve Comunali

1. L’Assemblea dei Soci della Riserva, nella seduta quinquennale riservata all’elezione del Rettore, nomina, anche tra soggetti non soci della Riserva, un Collegio di Revisori dei Conti composto di tre persone, che verifica la gestione finanziaria e contabile della Riserva, controfirmando il rendiconto consuntivo o redigendo una specifica relazione.

Art. 41
Clausola compromissoria

1. I provvedimenti adottati dagli organi dell’ACT hanno piena efficacia nei confronti dei Soci, delle Associazioni settoriali.
2. I Soci e le Associazioni settoriali si impegnano, per la tutela dei loro diritti ed interessi nonché per la soluzione di eventuali controversie sorte nell’esercizio delle attività di competenza, a ricorrere esclusivamente agli Organi previsti dal presente Statuto.
3. La mancata osservanza dell’impegno previsto al comma 2 sarà sanzionata, da parte del Consiglio Direttivo provinciale, anche mediante l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

Art. 42
Potere sostitutivo

1. Qualora gli Organi delle Riserve comunali o della Consulta, nonostante formalmente diffidati, ritardino od omettano, per qualsiasi causa, l’adozione degli atti e dei provvedimenti di rispettiva competenza, o assumano comportamenti contrari al presente Statuto o non siano in grado di deliberare, il Presidente dell’ACT provvede direttamente all’adozione dei medesimi, dichiarando decaduti i rispettivi organi inadempienti e provvedendo a proporre alla Giunta Esecutiva la nomina di un Commissario.
2. Contro tale decisione è ammesso ricorso motivato al Collegio dei Probiviri.

Art. 43
Sanzioni disciplinari

1. La mancata osservanza, da parte dei Soci, delle disposizioni previste dal presente Statuto, comporta l’irrogazione, a carico dei medesimi, delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) sospensione sino ad un anno della qualifica di Socio;
c) radiazione dall’Associazione.
2. Le procedure disciplinari possono essere attivate da tutti gli organi dell’ACT, previa notifica scritta; le eventuali sanzioni sono irrogate dal Consiglio provinciale. L’interessato potrà proporre appello al Collegio dei Probiviri.

Art. 44
Bilancio Provinciale

1. La Giunta Esecutiva predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea generale. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario, al quale dovranno essere date le pubblicità di legge. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 45
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) dagli immobili intestati all’ACT, il loro arredo ed attrezzatura, risultanti dai bilanci e dagli inventari;
b) dagli automezzi ed attrezzature;
c) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
d) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
e) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari e compatibili con le finalità dell’Associazione di promozione sociale;
f) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi svolte in maniera sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
2. I beni mobili ed immobili dell’ACT, previa delibera del Consiglio Provinciale, possono essere ceduti in modo gratuito o comodato agli organi periferici dell’ACT.

Art. 46
Scioglimento dell’Associazione

1. Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

Art. 47
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 , alle norme codice civile e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

Art. 48
Norme transitorie

1. Le disposizioni statutarie previgenti restano valide anche successivamente all’approvazione del presente Statuto e, comunque, fino all’attuazione delle nuove norme previste dal medesimo, attuazione che può avere luogo in forma graduale.
2. Parimenti gli organi ACT eletti in tempi precedenti l’approvazione del presente statuto ed ancora in carica, continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino alle elezioni dei nuovi organi ACT eletti ai sensi del presente Statuto. La procedura dovrà essere ultimata entro un anno dalla delibera di approvazione del presente Statuto.
3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di funzionamento degli organi di cui all’articolo 8, sono deliberati dal Consiglio Direttivo in carica.




REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI PROVINCIALI DELL'A.C.T.

Art. 1
Sistema elettorale

1. L'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo provinciale dell'ACT si effettua per Distretto, con il sistema maggioritario.

Art. 2
Validità delle elezioni

1. I risultati delle elezioni si intendono validi, anche nel caso di presentazione di un solo candidato Presidente e di un solo candidato per Distretto, indipendentemente dal numero dei Soci votanti e da quello dei voti validi ottenuti.

Art. 3
Data delle elezioni

1. Il Presidente dell'ACT, con proprio provvedimento, fissa la data delle elezioni che, devono aver luogo contemporaneamente in una domenica compresa tra il 1° marzo ed il 30 aprile dell'anno di scadenza del mandato.
2. Con il medesimo provvedimento, il Presidente stabilisce il periodo utile per il deposito delle candidature.
3. Il provvedimento stesso è inviato ai Rettori che ne danno adeguata informazione ai soci.

Art. 4
Ufficio elettorale provinciale

1. Presso la sede dell'ACT è costituito l'Ufficio elettorale provinciale, composto da un Presidente, da quattro scrutatori, di cui due titolari e due supplenti, e da un Segretario.
2. Alla nomina dei membri effettivi e supplenti di tale Ufficio provvede il Consiglio provinciale scegliendoli tra persone di provata moralità ed esperienza, anche tra i non soci ACT.
3. In caso di impedimento, il Presidente sarà sostituito dallo scrutatore più anziano.
4. Non possono far parte dell'ufficio elettorale provinciale:
a) i Soci che presentano la propria candidatura alla carica di Presidente o di Consigliere nelle elezioni per le quali l'Ufficio elettorale provinciale viene costituito.
4. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore dell'Associazione o da altro funzionario dell’Associazione.

Art. 5
Ufficio elettorale distrettuale

1. Presso ogni Distretto è costituito l'Ufficio elettorale distrettuale, composto da un Presidente, da quattro scrutatori, di cui due titolari e due supplenti, e da un Segretario.
5. Alla nomina del Segretario e dei membri effettivi e supplenti di tale Ufficio, ed alla scelta della sede dello stesso, provvede il Consiglio provinciale.
3. Le spese connesse al funzionamento dell'Ufficio sono assunte a carico del bilancio dell'ACT.
4. Non possono far parte dell'ufficio elettorale distrettuale:
a) i Soci che presentano la propria candidatura alla carica di Presidente o di Consigliere provinciale nelle elezioni per le quali l'Ufficio elettorale distrettuale viene costituito.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte di norma da personale ACT.

Art. 6
Materiale per l'Ufficio elettorale distrettuale

1. Il Presidente dell'ACT, entro i dieci giorni antecedenti la data delle elezioni dispone l'invio, ai Presidenti degli Uffici elettorali distrettuali, del seguente materiale:
a) liste degli elettori del Distretto;
b) schede elettorali;
c) verbale delle operazioni di voto;
d) urne per la raccolta delle schede votate;

Art. 7
Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature a Consigliere di Distretto deve essere effettuata, pena l'esclusione, entro il periodo stabilito dal Presidente, ai sensi del precedente art. 3, mediante deposito, presso la Segreteria dell'Associazione, della seguente documentazione:
a) il cognome, il nome, la data di nascita ed il Comune di residenza dei membri della lista dei candidati alla carica di consigliere, completa dell’indicazione del Distretto per il quale si intende candidare ed il candidato Presidente a cui ci si intende abbinare;
b) la lista di Distretto dovrà essere sottoscritta da un numero di soci elettori non inferiore a 30 e non superiore a 50;
c) la dichiarazione di accettazione delle candidature sia da parte dei candidati consiglieri che del candidato Presidente della rispettiva lista.
2. La presentazione delle candidature a Presidente deve essere effettuata, pena l’esclusione, entro il periodo stabilito dal Presidente, ai sensi del precedente articolo 3, mediante deposito, presso la Segreteria dell’Associazione, della seguente documentazione:
a) il cognome, il nome, la data di nascita ed il Comune di residenza del candidato alla carica di Presidente;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura;
c) il programma amministrativo e di gestione;
d) ogni candidatura a Presidente deve essere sottoscritta, pena l'inammissibilità, da un numero di Soci elettori non inferiore a 100 e non superiore a 300;
e) la dichiarazione sottoscritta di adesione alla candidatura di Presidente di almeno un candidato a Consigliere per ogni Distretto.
3. Ogni socio può candidare, quale Consigliere, in un solo Distretto. Il candidato Presidente non può candidarsi come Consigliere.
4. Le presentazione delle candidature può essere effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo dei moduli, a tal fine predisposti dall'Ufficio elettorale provinciale e depositati, unitamente a copia del presente regolamento, presso l'Ufficio di segreteria dell'Associazione, a disposizione degli interessati.
5. In ogni Distretto non possono candidarsi a Consigliere più di tre persone per ogni lista. L’ammissione delle candidature viene effettuata dando precedenza al numero dei sottoscrittori dei candidati e in caso di parità, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della candidatura.
6. Al fine di permettere il regolare deposito degli atti dovrà essere garantito l'accesso all'Ufficio di segreteria dell'Associazione, dalle ore 9.00 alle 12.30 di ogni giorno utile per il deposito delle candidature. La documentazione di cui ai commi precedenti è assunta in carico dal DiRettore dell'Associazione, che ne rilascia ricevuta. Egli provvederà, entro le ore 12.00 del giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, alla consegna della documentazione ricevuta al Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale.

Art. 8
Ammissione delle candidature

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale provinciale provvede, entro i cinque giorni successivi all'ultimo, utile per la presentazione delle candidature:
a) alla verifica dell'eleggibilità dei candidati;
b) alla verifica della regolarità e sufficienza della documentazione presentata;
c) alla redazione di apposito elenco delle liste dei candidati divise per Distretto, a ciascuna delle quali, previo sorteggio, è attribuito un numero arabo progressivo;
d) all’invio, dell’elenco di cui alla precedente lettera c) al Presidente dell'ACT, per la successiva redazione del manifesto delle candidature ammesse alla competizione elettorale ed il deposito del medesimo presso la Segreteria dell’Associazione.

Art. 9
Ricorsi avverso l’ammissione delle candidature

1. Avverso le decisioni del Presidente dell’Ufficio elettorale provinciale può essere promosso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro i tre giorni successivi al deposito degli atti di cui al comma 1, lettera d) del precedente articolo.
2. Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva entro i tre giorni successivi.
3. Il Presidente dell'ACT provvede quindi alla redazione definitiva del manifesto delle candidature ammesse alla competizione elettorale.

Art. 10
Pubblicazione delle candidature

1. Copia del manifesto delle candidature ammesse è trasmesso ai Rettori che provvedono all'immediata pubblicazione del medesimo all’albo della Riserve, fino al giorno delle elezioni.

Art. 11
Schede elettorali

1. Il Presidente dell'ACT dispone la stampa delle schede elettorali.
2. La scheda elettorale deve riportare i nominativi dei candidati alla Presidenza e dei candidati Consiglieri collegati ai medesimi; la stessa deve essere dotata di un tagliando da staccarsi a cura dell'Ufficio elettorale distrettuale, da utilizzarsi per il necessario riscontro delle schede votate.
3. Le schede sono date in carico al Presidente dell'Ufficio elettorale distrettuale.
4. La scheda elettorale è consegnata direttamente all'elettore, previa identificazione del medesimo e riscontro con l'elenco degli elettori assegnati a tale Ufficio.

Art. 12
Modalità di voto

Le votazioni per l’elezione del Presidente ACT e del Consiglio Direttivo provinciale avvengono con le modalità del suffragio universale per ogni Distretto.

Art. 13
Spoglio dei voti

1. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente dell'Ufficio elettorale distrettuale provvede:
a) all'accertamento della corrispondenza del numero dei votanti, risultante dalle liste;
b) allo scrutinio ed all'assegnazione dei voti ottenuti dai singoli candidati consiglieri;
c) i voti assegnati a più candidati sono considerati nulli.
2. Ogni decisione in ordine alla validità dei voti ed alla loro assegnazione spetta unicamente al Presidente, sentiti i membri dell'Ufficio e la stessa ha carattere definitivo.
3. Ultimato lo scrutinio dei voti, il Presidente procede alla redazione del verbale, documento che, sottoscritto in ogni pagina da tutti i componenti l'Ufficio, è immediatamente rimesso all'Ufficio elettorale provinciale.

Art. 14
Proclamazione degli eletti

1. L'Ufficio elettorale provinciale si costituisce il giorno successivo a quello delle elezioni, per la proclamazione degli eletti.
2. Il Presidente dell’Ufficio elettorale provinciale procede:
a) alla determinazione della somma complessiva dei voti validi ottenuti, da ciascun candidato alla carica di consigliere distrettuale;
b) alla formazione, in ordine decrescente ed in base al numero di voti complessivamente ottenuto, della graduatoria dei candidati per la carica di Consigliere distrettuale;
c) proclama eletto Consigliere il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nella lista più votata nel Distretto: a parità di voti, sia all’interno della lista che fra liste diverse, è eletto il candidato più anziano di età;
d) proclama eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di consiglieri a lui abbinati eletti nei vari distretti.
3. Delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale provinciale viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dai tutti i componenti l'Ufficio medesimo, viene reso al Presidente dell'ACT per essere conservato agli atti dell'Associazione.
4. Eventuali ricorsi motivati avverso le elezioni potranno essere presentati al Collegio dei Probiviri entro tre giorni dalla data delle elezioni.
5. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi entro i tre giorni successivi.

Art. 15
Pubblicazione dei risultati delle elezioni e partecipazione di nomina

1. Il Presidente dell’ufficio elettorale dispone la pubblicazione dei risultati delle elezioni in tutti gli albi delle Riserve per trenta giorni consecutivi.
2. Partecipa altresì l'avvenuta elezione al nuovo Presidente ACT ed a ciascuno dei Consiglieri.

Art. 16
Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti le operazioni elettorali sono assunte a carico del bilancio dell'Associazione.




REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI A.C.T.

MODIFICATO DALLE DELIBERE DEL C.D. DELLE SEDUTE DEL 16/03/2006, DEL 27/03/2008, DEL 19/01/2009 E DEL 14/07/2010

RISERVA COMUNALE
(regolamento ai sensi dell’art. 35 comma III dello Statuto)
ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L’Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno.
2. La comunicazione della convocazione all’Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima tramite esposizioni della convocazione e del relativo ordine del giorno nell’albo della riserva. L’Assemblea può altresì deliberare a maggioranza dei soci che la convocazione dell’Assemblea deve essere fatta tramite lettera nei tempi comunque previsto di 10 giorni. L’assemblea straordinaria urgente può essere convocata entro il termine di 5 giorni.
3. L’ordine del giorno è stabilito dal Rettore sentito il Consiglio Direttivo ove costituito.
4. Un terzo dei soci può con richiesta motivata, inviata al Rettore, chiedere l’inserimento nell’ordine del giorno dell’Assemblea di uno o più specifici argomenti purché pervengano prima della convocazione dell’assemblea
5. Un terzo dei soci possono richiedere al Rettore la convocazione di una Assemblea straordinaria con richiesta sottofirmata dai singoli e motivata.
6. L’Assemblea Straordinaria, richiesta dai soci, così come quella per l’esame della mozione di sfiducia, dovrà essere convocata dal Rettore in carica ed avere luogo entro 30 giorni successivi alla richiesta.
7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. Le deliberazioni vengono assunte con voto palese fatte salve le votazione di carattere personale. Un terzo dei soci presenti può richiedere la votazione segreta su singoli argomenti.
9. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale su un apposito registro sottofirmato dal Segretario. I verbali così come i bilanci possono essere visionato a richiesta dei soci e devono essere inviati agli organi centrali dell’ACT. La richiesta motivata della copia degli atti della Riserva da parte del socio richiedente deve essere inviata al Presidente ACT che deciderà in merito.
10. L’Assemblea può delegare materie e argomenti di propria competenza al Presidente o al Consiglio Direttivo.


RETTORE e CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Rettore è eletto, assieme al Consiglio Direttivo da lui proposto nei limiti di cui all’articolo 36 dello Statuto, dall’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei voti (metà più uno). In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede anche nella stessa seduta alla sua elezione con maggioranza semplice. In caso di due o più candidati a Rettore, al Rettore eletto è riservato un numero di componenti il Consiglio Direttivo pari ai due terzi della totalità dei membri componenti il Consiglio con arrotondamento comunque all’unità superiore in caso di divisione frazionata. Un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo è riservato alle altre candidature a Rettore delle liste di minoranza, sulla base delle preferenze percentuali, purché raggiungano almeno il 10% dei voti espressi in Assemblea. Di queste entra a far parte del Consiglio Direttivo, per primo il candidato a Rettore, o in caso di rinuncia il candidato dallo stesso proposto. Le Riserve con meno di 30 soci, qualora si presenti più di un candidato a Rettore, devono dotarsi di un Consiglio Direttivo con le modalità elettorali di cui al precedente comma. Nel caso si presenti più di una lista nelle Riserve con un numero di soci uguale o inferiore ai 30, deve essere riservato un ulteriore termine per la presentazione dei candidati membri del Consiglio Direttivo (vedi art. 4).
2. Le candidature a Rettore, corredate dei nominativi proposti per il Consiglio Direttivo, devono essere presentate per iscritto al Rettore in carica o al commissario che indirà le elezioni fissando l’ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea e il termine stabilito per la presentazione delle candidature che non potrà comunque essere inferiore alle 24 ore precedenti la data dell’Assemblea.
3. Le elezioni dei Rettori devono avvenire entro il mese di gennaio dell’anno di scadenza delle cariche o in caso di commissario entro 3 mesi dalla nomina dello stesso.
4. Le liste dei candidati devono essere disponibili per la visione ed esposte durante l’Assemblea delle elezioni.
5. Le elezioni avvengono con voto segreto su scheda predisposta dalla Commissione elettorale composta da tre membri nominata dall’Assemblea tra i soci ACT che non siano candidati.
6. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di spoglio compila un apposito verbale e proclama l’elezione del Rettore, inviando copia dello stesso all’ACT che, verificata la corrispondenza dei requisiti e la regolarità delle operazioni, ratifica la carica entro il termine di 15 giorni.
7. Eventuali ricorsi avverso le elezioni possono essere presentati con istanza motivata al Collegio dei Probiviri entro il termine di 3 giorni dalle elezioni. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi entro il termine di 10 giorni.
8. Per l’eleggibilità e la compatibilità dell’elezione alle cariche all’interno della Riserva Comunale vale quanto specificato dallo Statuto.
9. In caso di decadenza o dimissioni di un membro del collegio dei revisori l’assemblea nella prima riunione successiva procede alle elezioni di un sostituito proposto dal Rettore. In caso di decadenza di un membro del Consiglio Direttivo il Rettore comunica il nominativo del sostituto nella prima assemblea successiva. La sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo è facoltativa qualora il numero dei consiglieri sia superiore al minimo previsto (4) o al numero stabilito da specifica delibera assembleare.
10. Il Rettore cura l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e della Consulta e relaziona al Presidente dell’ACT dell’attività svolta.


REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA RISERVA

1. La Riserva può dotarsi di un regolamento di funzionamento valido sino a modifica o revoca nel rispetto dello statuto ACT e da eventuali norme deliberate dal Consiglio Direttivo dell’ACT stessa.
2. Tale regolamento deve essere approvato così come qualsiasi modifica da una maggioranza assoluta ossia la metà più uno dei soci presenti.
3. Il regolamento di funzionamento può contenere un regolamento economico contabile che può disciplinare autonomie di spesa e deleghe contabili amministrative e modalità per la formulazione del bilancio e la tenuta della contabilità;
4. Il regolamento deve essere ratificato dall’ACT che ne verifica la legittimità e la rispondenza dello stesso allo Statuto e alle norme vigenti
5. Il regolamento di funzionamento deve disciplinare il ruolo e le date di definizione per l’assegnazione dei capi contingentati. Le assegnazione nominative, fatto salvo i casi contingenti od eccezionali, di norma devono avvenire tramite un elenco nominativo di priorità aggiornato nel corso degli anni sulla base dei cacciatori della riserva in regola con il permesso (domanda e pagamento quote). In assenza di specifiche e diverse disposizioni si considera come data del ruolo dei soci quella del 1 maggio. Il ruolo per le assegnazioni deve essere trascritto in un verbale e reso noto ai soci attraverso l’esposizione in bacheca;
6. Eventuali ritardatari, neocacciatori o rientranti vengono aggiunti in coda. Il regolamento di funzionamento può definire norme e criteri diversi e specifici per i nuovi soci rientranti, contravventori, ritardatari. Coloro che omettono o ritardano, nonostante un sollecito e l’assegnazione con comunicazione scritta di un termine, il pagamento delle quote del permesso possono essere sospesi dalla qualifica di cacciatori della Riserva e arretrati in coda alle graduatorie. La sospensione del permesso di caccia adottata ai sensi dell’art. 49 L.P. 24/91 per un periodo superiore al mese di caccia dall’apertura autunnale, salvo specifica e diversa disciplina della riserva, comporta l’arretramento nella graduatoria delle assegnazioni. In caso di decurtazione del piano in attuazione delle disposizioni del Comitato Faunistico Provinciale, per rinvenimenti, verrà revocata l’assegnazione all’ultimo della graduatoria se disponibile all’abbattimento o via a scalare. Se vi sono capi accantonati si dovrà attingere in via prioritaria a tale contingente. In caso di decurtazione di capi assegnati personalmente per classe di sesso o di età il rettore procederà ad una nuova riassegnazione attenendosi al principio generale di non causare penalizzazioni alla Riserva o comunque gestire al meglio il prelievo.
7. Tutte le norme regolamentari inserite nell’ordine del giorno dell’assemblea vanno rese note ai soci all’atto della convocazione dell’assemblea con modalità predeterminate o comunque con esposizione in bacheca. Eventuali osservazioni proposte e alternative per essere poste in votazione devono pervenire in forma scritta al Rettore o al segretario almeno 48 ore prima dell’assemblea o con il parere dei due terzi dei soci presenti;
8. Le deleghe su determinate materie eccedenti le competenze riservate dallo Statuto affidate a persone diverse dal Rettore devono essere contenute nel Regolamento o altre norme regolamentari di competenza dell’Assemblea;
9. Lo Statuto può anche normare le competenze dell’assemblea dei soci esplicitamente previste dalla L.P. 24/91;
10. Lo Statuto può anche provvedere a disciplinare i provvedimenti disciplinari previsti all’art. 43 e norme di comportamento o etiche da tenersi in sede assembleare o comunque nel corso dell’attività della Riserva stessa.
11. I contenuti del regolamento approvato dalla Riserva possono discostarsi dalle norme indicate nel citato regolamento per corrispondere alle specifiche esigenze di funzionamento delle varie riserve comunali. Unico requisito richiesto per l’approvazione da parte dell’ACT dei regolamenti delle singole riserve sarà quello della corrispondenza allo Statuto e alle norme più generali del Codice civile. In caso di inadempienza della Riserva vale il regolamento generale predisposto dal Consiglio Direttivo.
12. ricorsi contro le delibere dell’assemblea dei soci della Riserva: i soci possono proporre ricorso motivato al Presidente ACT entro il termine di 10 giorni. Il Presidente, completata la relativa istruttoria, assume una decisione conseguente entro il termine di 90 giorni sentita la Giunta Esecutiva.


CONSULTA

1. La Consulta è convocata dal Presidente della stessa tramite lettera inviata almeno 5 giorni prima e possono partecipare solo i Rettori o i Vicerettori. Alle sedute possono assistere i Vicerettori senza diritto di intervento nella discussione e senza diritto di voto. Resta fermo il diritto di intervento e di voto del Vicerettore quando partecipi alle sedute in sostituzione del Rettore. Nella convocazione viene specificato l’ordine del giorno.
2. Un terzo dei Rettori della Consulta può chiedere al Presidente con lettera motivata l’inserimento all’ordine del giorno di specifici argomenti.
3. La maggioranza dei Rettori può altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta.
4. La convocazione straordinaria della Consulta richiesta, così come per l’esame della mozione di sfiducia, deve essere convocata dal Presidente in carica ed avere luogo entro 30 giorni.
5. Dei lavori della Consulta viene redatto dal Segretario un apposito verbale consultabile a richiesta dai Rettori delle Riserve.
6. I verbali devono essere inviati al Presidente dell’ACT. Le delibere assunte dalla Consulta devono essere inviate alla Giunta Esecutiva dell’ACT per il controllo di congruità ai criteri generali e verifica di congruità e comunicate a tutti i Rettori di Distretto per la loro attuazione.
7. Le votazione sono assunte con voto palese.
8. Gli oneri finanziari connessi al funzionamento della Consulta sono a carico del bilancio dell’ACT.
9. Contro le delibere della Consulta uno o più Rettori possono proporre ricorso motivato al Consiglio Direttivo entro il termine di 10 giorni. Il Consiglio Direttivo decide sul ricorso entro il termine di 30 giorni.


PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. Le elezioni a Presidente della Consulta devono avvenire entro il mese di febbraio dell’anno previsto per le elezioni.
2. Le candidature per la carica a Presidente della Consulta sono presentate alla segreteria dell’ACT e sottoscritte da almeno tre Rettori del Distretto entro 10 giorni precedenti le elezioni fissate dal Presidente dell’ACT o dal Commissario se nominato.
3. Le candidature vengono comunicate almeno 5 giorni prima della data delle elezioni ai Rettori delle Riserve interessate.
4. Le elezioni avvengono su scheda segreta predisposta dalla Commissione elettorale composta da tre membri nominata dalla Giunta Esecutiva dell’ACT.
5. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di spoglio compila un apposito verbale e proclama l’elezione del Presidente, inviando copia del verbale all’ACT che, verificata la corrispondenza dei requisiti e la regolarità delle operazioni ratifica la carica entro il termine di 15 giorni.
6. Eventuali ricorsi avverso le elezioni possono essere presentati con istanza motivata esclusivamente dai Rettori del Distretto della Consulta al Collegio dei Probiviri entro il termine di 5 giorni dalle elezioni. Lo stesso decide sui ricorsi entro il termine di 30 giorni.
7. I Presidenti delle Consulte di Distretto possono essere convocati e sentiti dal Presidente dell’ACT o dal Consiglio Direttivo.
8. Per l’eleggibilità e la compatibilità dell’elezione alla carica di Presidente di Consulta vale quanto specificato dallo Statuto.


REGOLAMENTO CONSULTE

art. 8 comma 11 dello Statuto
delibera del Consiglio Direttivo dell’ACT nella seduta del 29/08/2005

Il presente Regolamento va ad integrare il primo regolamento di funzionamento degli organi dell’ACT di cui all’allegato 2 dello Statuto.

1. COMPETENZA DELLA CONSULTA
Le competenze della Consulta sono quelle contenute nell’ art. 32 dello Statuto e l’attività delle stesse sono quelle specificate nel primo regolamento di funzionamento degli organi A.C.T. che viene integrato dal presente regolamento.
Alla Consulta spettano le competenze relative:
a) alla gestione delle specie delegate dalla PAT con la formazione dei piani di prelievo, effettuazione dei censimenti e monitoraggio
b) programmazione e coordinamento dei miglioramenti ambientali come da Convenzione con PAT
c) coordinamento e raccordo delle attività venatorie nelle Riserve Comunali

2. COMPITI DEL PRESIDENTE
Al Presidente spettano i compiti relativi a
a) rappresentanza ed organizzazione delle attività della Consulta;
b) convocazione periodica delle riunioni della Consulta
c) presiedere e garantire lo svolgimento regolare delle riunioni e delle attività della Consulta
d) mettere in votazione e deliberare gli argomenti all’ordine del giorno e/o quelli richiesti da almeno tre rettori

3. COMPITI DEL RETTORE
a) Partecipare alle assemblee personalmente o tramite proprio Vicerettore e partecipare alle votazioni
b) Il numero dei voti disponibile per ogni Rettore verrà annualmente comunicato dall’ACT sulla base degli iscritti in ogni riserva entro il 30 aprile di ogni anno.
c) Sottoporre alla votazione dell’assemblea eventuali argomenti non inseriti all’ordine del giorno purché condivisi da almeno 3 rettori
d) Proporre e sottofirmare eventuali mozioni di fiducia di cui all’art. 31 dello Statuto
e) Qualora un Rettore o suo sostituto non partecipi per almeno due volte consecutive alle sedute della Consulta senza giustificato motivo il Presidente della stessa segnalerà l’assenza al Presidente provinciale che provvederà ai sensi dell’art. 42

4. COMPITI DEL SEGRETARIO
Al Segretario spettano i compiti relativi a
a) stesura del verbale delle delibere ed altro lavoro di segreteria necessario o richiesto dal Presidente

5. GUARDIACACCIA DEL DISTRETTO
Ai Guardiacaccia assegnati al Distretto spettano i compiti relativi a
a) pareri tecnici, se richiesti, in merito alle attività gestionali o venatorie
b) mansioni tecniche ed operative richieste dal Tecnico di Distretto o Capozona

6. COMPITI DEL TECNICO DI DISTRETTO
Al Tecnico di Distretto spettano i compiti relativi a
a) coordinamento delle attività di censimento e monitoraggio
b) coordinamento e promozione di interventi di miglioramenti ambientali
c) predisposizione proposte programmi di prelievo e piani faunistici da sottoporre all’approvazione della Consulta
d) relazioni alle Mostre dei Trofei
e) presenza alle riunioni della Consulta
f) pareri tecnici in merito alle attività gestionali o venatorie

7. COMPITI CONSIGLIERE DI DISTRETTO
Il Consigliere di Distretto dovrà
a) informare la Consulta in merito alle delibere, alle decisioni ed alle strategie gestionali, venatorie e promozionali del Consiglio Direttivo Provinciale dell’Associazione Cacciatori Trentini,
b) discutere in Consiglio Direttivo Provinciale le problematiche e/o le esigenze della propria Consulta

8. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
a) Le delibere delle assemblee delle Consulte, che hanno carattere vincolante per le attività gestionali necessarie alla pianificazione, quali censimenti, miglioramenti ambientali, interventi faunistici, ecc., a scelta della Consulta, la maggioranza richiesta è quella qualificata pari a 2/3 dei voti disponibili.
b) La delibera stessa dovrà esplicitamente prevedere le ricadute conseguenti in caso di inadempienza. Tali Ricadute potranno essere solo sul piano tecnico di riduzione del prelievo per le riserve inadempienti.
c) Le delibere di pianificazione dell’assemblea della Consulta dovranno essere vistate dal tecnico di Distretto che ne certificherà la rispondenza ai criteri tecnici e la validità sotto il profilo gestionale e progettuale. In caso di mancata firma il tecnico dovrà predisporre una relazione accompagnatoria dove verranno evidenziate le discordanze riscontrate.

9. RICORSI
In caso di dissenso tra la Consulta, Rettore e il tecnico che riguardano aspetti tecnico gestionale sono di competenza di una commissione formata dal Presidente ACT, da un membro designato dal Consiglio Direttivo , un rappresentante delle Consulte, dal responsabile tecnico dell’ACT e dal Direttore. Eventuali ricorsi alle delibere della Consulta potranno essere proposte per iscritto dai Rettori entro 5 giorni dalla delibera alla commissione sopradetta.

10. COORDINAMENTO
Il coordinamento operativo e di pianificazione gestionale tra le Consulte spetta all’Ufficio tecnico provinciale che può avvalersi dei tecnici periferici.
Il piano di Distretto verrà approvato dalla Giunta Esecutiva previo esame della Commissione.

11. PROGRAMMA ATTIVITÀ ANNUALI:
La Consulta entro il mese di marzo predispone e approva il programma di attività e i relativi finanziamenti e costi. Il programma verrà inviato alla Giunta Esecutiva per l’approvazione e per renderlo esecutivo.


BOZZA DI REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLA RISERVA

1. La Riserva Comunale provvede a determinare nei limiti previsti dalla Legge le quote sezionali e provvede alla raccolta delle quote associative deliberate dall’ACT anche in qualità di Ente Gestore e delle spese da sostenersi per la esclusiva conduzione delle attività di gestione faunistica, secondo quanto previsto dagli organi provinciali e distrettuali dell’ACT.
2. L’Assemblea dei soci per altre attività economiche inerenti la gestione della Riserva può costituirsi in circolo secondo uno Statuto approvato dal Consiglio Direttivo.
Il circolo assume personalità economica e giuridica autonoma.
Per le attività economiche derivanti da detto Statuto l’Assemblea dei soci approva entro il 15 febbraio un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo predisposto dal Rettore della Riserva e vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare all’Assemblea dei soci della Riserva.
4. I bilanci della Riserva devono essere inviati entro il 28 febbraio al Presidente dell’ACT al fine della redazione del bilancio provinciale.
5. Il Presidente dell’ACT può disporre tramite il Collegio dei Revisori dei Conti provinciale su richiesta motivata o per grave carenze segnalate per iscritto da un socio ispezioni alla contabilità della Riserva.
6. Della contabilità della Riserva deve essere tenuto un libro cassa sottofirmato in ogni sua pagina dal cassiere.


Nell’assemblea Straordinaria del 3/7/2004 è stata approvata l’adesione alla F.I.D.C.


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