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PREMESSO
• che l’Unione Nazionale Cacciatori Zona Alpi, di seguito denominata UNCZA, nel rispetto delle proprie finalità Istituzionali si propone di:
- valorizzare la caccia alpina come manifestazione nobile, nel rispetto e nell'armonia delle leggi della natura;
- diffondere la conoscenza pratica e ambientale della selvaggina presente in Zona Alpi e buone regole della sua caccia, con l'obbiettivo di salvaguardare le specie nel rispetto dei diritti e doveri di ogni cacciatore;
- favorire la ricerca e lo studio di quelle cause di natura umana, biologica e climatica che sono dannose alla selvaggina presente in Zona Alpi;
• che l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, di seguito denominato INFS, con sede a Ozzano dell’Emilia (BO), Via Ca’ Fornacetta n. 9, è Ente di ricerca nazionale vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza Stato-Regioni;
• che la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ha individuato l’Istituto quale referente scientifico e tecnico nazionale per la conservazione e la gestione della fauna selvatica omeoterma;
• che l’Istituto, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge 157/1992, opera nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale quale ente di ricerca ed organo scientifico e tecnico di consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province in materia di conservazione della fauna selvatica;
• che tra l’INFS e l’UNCZA sussiste un rapporto informale di collaborazione tecnico-gestionale
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Contenuto e durata della convenzione
La presente convenzione è sottoscritta allo scopo di promuovere e mantenere attivo un “Programma di collaborazione per attività di ricerca e gestione della fauna selvatica della Zona Alpi”; in particolare l’INFS supporterà l’UNCZA per quanto riguarda:
• la stesura di protocolli per l’acquisizione dei dati concernenti lo status della fauna selvatica nei territori regionali, nonché la catalogazione e l'archiviazione dei dati raccolti, anche attraverso strumenti informatici;
• il supporto scientifico e tecnico per la predisposizione degli strumenti di programmazione ed indirizzo in merito alla conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma;
• l’attuazione di progetti anche sperimentali riguardanti la gestione del territorio e della fauna selvatica, nonché le indagini e i relativi monitoraggi;
• il supporto per l’identificazione di percorsi didattici standardizzati per la formazione specialistica di tecnici faunistici;
• la formulazione di pareri e/o consigli in merito all’interpretazione corretta di norme, regolamenti ed aspetti applicativi in materia di gestione della fauna selvatica ed attività venatoria;
• la collaborazione alla redazione del periodico UNCZA “Caccia Alpina”.
Il presente accordo avrà la durata di 4 anni con decorrenza dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata o prorogata per periodi uguali o inferiori previo accordo espresso delle parti.
Articolo 2 – Obiettivi generali
In conformità con gli obiettivi generali dell’UNCZA, l’Istituto provvede, con proprio personale e con le risorse strumentali a sua disposizione, a fornire le indicazioni in merito alle metodologie da seguire per il monitoraggio della fauna selvatica ed alla elaborazione degli indirizzi gestionali della fauna selvatica, anche nel rispetto delle disposizioni e indicazioni dell'Unione Europea in materia.
Articolo 3- Modalità
Nell'attuazione delle proprie iniziative di ricerca l’UNCZA si avvale dell’Istituto per il supporto e l’assistenza tecnico scientifica secondo esigenze organizzative e funzionali che saranno evidenziate attraverso specifici programmi predisposti congiuntamente dall’UNCZA e dall’Istituto.
I programmi predisposti costituiranno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Le modalità di utilizzo e di divulgazione dei risultati delle ricerche condotte saranno concordate fra le parti.
Articolo 4 – Collaborazioni esterne
Per l'esperimento di specifiche prestazioni di ricerca oggetto dell’attività di convenzione, l’Istituto potrà avvalersi eventualmente, e sotto la propria esclusiva responsabilità, dell'opera di società, gruppi di lavoro, esperti e professionisti che operano sotto la sua direzione e con i quali l’UNCZA in nessun caso assumerà alcun obbligo.
Articolo 5 - Risorse umane
Per l'espletamento delle attività dedotte nel presente accordo le parti possono rendere disponibili, nel rispetto delle normative e con i criteri operativi da concordare di volta in volta, le conoscenze e le competenze presenti presso le proprie strutture, nonché l’appoggio logistico per quanto di competenza.
Articolo 6 - Risorse finanziarie e modalità di erogazione
Per far fronte agli oneri finanziari derivanti dal presente accordo, in funzione delle attività promosse con i programmi di cui al precedente art. 3, l’UNCZA potrà prevedere l’erogazione di un contributo finanziario all’INFS utilizzando fondi di propria competenza.
Le parti si impegnano, inoltre, a ricercare risorse finanziarie per la realizzazione delle attività di gestione e conservazione della fauna selvatica alpina proponendo ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private specifici progetti di ricerca.
Articolo 7 - Verifica delle attività
La verifica delle attività avrà luogo ogni qualvolta vi sia necessità, con riunioni tra i partecipanti alle attività stesse, tese a verificare l’implementazione del presente accordo, nonché proporre eventuali soluzioni correttive ai problemi individuati o nuove strategie per il suo ulteriore sviluppo.
Articolo 8 - Modifiche
Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere concordate con accordo scritto tra le parti.
Articolo 9 - Controversie
In ordine a qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti non risolvibile mediante accordo bonario, si intenderà competente il foro di Bologna.
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